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Comunicazione e rapporto con i terzi
Principi generali
I Destinatari preposti ai procedimenti preordinati alla stipula di contratti di qualsiasi natura o al conferimento di incarichi professionali per conto dell’Azienda, improntano i procedimenti negoziali alla ricerca del massimo vantaggio per la stessa, alla luce dei principi e dei criteri posti a garanzia della scelta del contraente, ed informano il proprio agire ai principi della trasparenza e imparzialità.
I Destinatari di cui al punto precedente devono conformare la propria Attività ai principi e ai criteri stabiliti dalla normativa di settore ed agli indirizzi Aziendali di esecuzione; in particolare devono attenersi alla specifica disciplina riguardante la scelta del contraente, con riguardo alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore di beni e servizi o realizzazione di lavori, attraverso l’impiego di criteri valutativi oggettivi, trasparenti e documentalmente riscontrabili.
Nelle svolgimento delle procedure negoziali, e in particolare nelle pattuizioni delle condizioni contrattuali, i Destinatari preposti a tale attività ispirano il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, prevedendo strumenti contrattuali idonei a garantire il soddisfacimento delle esigenze dell’Azienda in termini di qualità e tempi di consegna o di realizzazione.
I Destinatari di cui al punto 7.1.1, nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, devono agire nell’esclusivo interesse dell’Azienda, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa, anche solo potenzialmente, essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi con quello dell’Azienda medesima, ovvero configurare ipotesi di reato od altri illeciti, perseguibili nei termini e per le ipotesi contemplate ai punti 1.3 e 1.4.
Procedure di selezione dei fornitori
Fatto salvo quanto previsto al punto 7.1, nella selezione dei fornitori l’Azienda adotta criteri di valutazione compartiva idonei ad individuare il miglior contraente che, in ragione del miglior prezzo o dell’offerta più vantaggiosa. A tal fine sono considerati elementi particolarmente qualificanti ai fine della scelta dei fornitori i seguenti elementi:
- strutturali, quali la innovatività dei mezzi impiegabili, anche di carattere finanziario, nello svolgimento dell’Attività cui l’Azienda è interessata.
- organizzativi, quali la congruità delle risorse umane titolate degli specifici profili rispetto all’Attività da svolgere;
- funzionali, quali i contratti stipulati per analoghe forniture, lo specifico Know How acquisito, la progettualità nella gestione della fornitura o nella realizzazione dell’opera;
- qualitativi, quali le specifiche certificazione di settore e di processo, la pianificazione Aziendale della sicurezza, la predisposizione di una regolamentazione dei comportamenti etici.
L’Azienda adotta iniziative organizzative che, a garanzia della massima trasparenza ed efficienza degli acquisti, consentano la separazione dei ruoli, in particolare:
- tra la fase di espletamento delle funzioni preordinate allo svolgimento della procedura concorsuale ad evidenza pubblica o della trattativa privata;
- e la fase in cui si stipula il contratto; avendo cura di garantire un’adeguata documentabilità delle scelte adottate.
Regalie e benefici
L’azienda non tollera alcuna forma di regalia o di favore, che siano finalizzati al conseguimento da parte dei Terzi di trattamenti di vantaggio o comunque di facilitazione nello svolgimento delle procedure di selezione per la scelta del contraente nonché nell’esecuzione del contratto. Tale principio è riferito sia ai regali promessi o offerti sia a quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di utilità o vantaggio per l’Azienda medesima e/o Destinatari.
È fatto divieto assoluto ai Destinatari di svolgere pratiche di favore ad utilità dei Terzi, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nelle procedure di acquisto di beni e servizi, nonché per la realizzazione di opere.
Si considerano forme particolari di benefici e regalie ricevibili dai Destinatari e/o dall’Azienda, in contrasto con i principi di cui al punto 7.3.1 :
- le eccedenze di fornitura distratte dalla finalità strumentale sottostante all’acquisto;
- la consegna di campioni gratuiti di beni in quantità abnorme rispetto al loro naturale impiego;
- il conferimento ai Destinatari di bonus in denaro o in latra utilità in qualunque forma condizionati alla fornitura.
Violazione del Codice Etico
La violazione del Codice Etico da parte del Terzo comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell’Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine e onorabilità. A tal fine la regolamentazione dei rapporti dell’Azienda con i Terzi prevederà clausole risolutive espresse con il contenuto di cui sopra.
Per quanto attiene ai rapporti in essere con Terzi al momento dell’approvazione del Codice Etico, l’Azienda contatterà i Terzi al fine di emendare, per quanto possibile, i contratti in vigore inserendo la clausola di risoluzione espressa di cui sopra. L’eventuale rifiuto sarà considerato elemento negativo ai fine delle successive procedure di selezione, stante il disposto di cui ai punti precedenti.